PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la complessiva spesa di 15 milioni di euro al fine di provvedere al recupero e alla valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana.
      2. L'intervento di cui al comma 1 può interessare gli immobili situati nella provincia di Massa-Carrara nonché nei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornovìglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra e Sarzana in provincia di La Spezia; Minacciano, Giuncugnano, Piazza al Serchio, Sillano e San Romano in Garfagnana in provincia di Lucca; Albereto e Borgo Val di Taro in provincia di Parma.
      3. La spesa di cui al comma 1 è suddivisa nell'arco di dieci anni, per una cifra di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Per gli anni successivi al 2008, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 2.

      1. Le somme di cui all'articolo 1 sono assegnate alla competente soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, mediante decreti emanati annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base dei piani di lavoro trasmessi dalla stessa soprintendenza.

Art. 3.

      1. La redazione dei piani di lavoro annuali di cui all'articolo 2 è affidata alla competente soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, che deve concordarli con i comuni interessati e con l'Istituto lunigianese dei castelli.
      2. I piani di lavoro devono individuare gli immobili da acquisire allo Stato nonché gli immobili sui quali intervenire con opere di restauro e di consolidamento, anche al fine della loro utilizzazione come strutture culturali.

Art. 4.

      1. Le somme di cui all'articolo 1 non utilizzate nell'esercizio in cui sono stanziate possono essere impiegate, in deroga alle disposizioni vigenti, negli esercizi successivi con loro relativa iscrizione nelle rispettive unità previsionali di base.

Art. 5.

      1. Le spese previste nei decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 2 sono interamente a carico dello Stato.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali individuano originali forme di collaborazione con i proprietari dei beni oggetto di restauro ai sensi della presente legge per consentirne un effettivo uso pubblico integrato, anche al fine di favorire la possibilità di una fruizione organica dell'intero

 

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patrimonio culturale della Lunigiana storica.

Art. 6.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali deve provvedere, con le modalità di cui all'articolo 3, alla redazione del piano di lavoro per il primo anno di attuazione della presente legge.